Regole uniformi concernenti il contratto di utilizzazione dell'infrastruttura›Titolo primo
Art. 1
202 / 268Campo d'applicazione
In vigore dal 29 nov 2014
Regole uniformi concernenti il contratto di utilizzazione dell'infrastruttura nel traffico internaz. ferroviario
(CUI- Appendice E alla Convenzione)
Campo d'applicazione
§1 Le presenti Regole uniformi si applicano a qualsiasi contratto di utilizzazione di un'infrastruttura ferroviaria ai fini di trasporti internazionali, ai sensi delle Regole uniformi CIV e delle Regole uniformi CIM, a prescindere dalla sede e dalla nazionalità delle parti del contratto. Le presenti Regole uniformi si applicano altresì quando l'infrastruttura ferroviaria è gestita o utilizzata da Stati o da istituzioni o organizzazioni governative.
§2 Fatto salvo l', le presenti Regole uniformi non si applicano ad altre rapporti di diritto, come, in particolare:
a) la responsabilità del trasportatore o del gestore nei confronti dei loro agenti o di altre persone dei cui servizi si avvalgono per l'esecuzione dei loro compiti;
b) la responsabilità del trasportatore o del gestore, da un lato, e di terzi, dall'altro lato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2014-11-21;174#art-ruc-1-4