Regolamento concernente il trasporto delle merci pericolose›Titolo V
Art. 2
185 / 268Esenzioni
In vigore dal 29 nov 2014
Il Regolamento non si applica, in tutto o in parte, al trasporto di merci pericolose per le quali un'esenzione è prevista nell'Allegato.
Possono essere previste esenzioni solo quando la quantità o la natura del trasporto in esenzione o l'imballaggio garantiscano la sicurezza del trasporto.
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Prourn:nir:stato:legge:2014-11-21;174#art-rci-2