Art. 2 · Esenzioni
Regolamento concernente il trasporto delle merci pericoloseTitolo V

Art. 2

185 / 268

Esenzioni

In vigore dal 29 nov 2014
Il Regolamento non si applica, in tutto o in parte, al trasporto di merci pericolose per le quali un'esenzione è prevista nell'Allegato. Possono essere previste esenzioni solo quando la quantità o la natura del trasporto in esenzione o l'imballaggio garantiscano la sicurezza del trasporto.
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