Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari›Titolo primo
Art. 5
12 / 268Obblighi particolari degli Stati membri
In vigore dal 29 nov 2014
Obblighi particolari degli Stati membri
§1 Gli Stati membri concordano di adottare tutti i provvedimenti adeguati per facilitare ed accelerare il traffico internazionale ferroviario. A tal fine, ciascuno Stato membro s'impegna, per quanto possibile: a
a) eliminare ogni inutile procedura;
b) semplificare e normalizzare le formalità tuttora richieste;
c) semplificare i controlli di frontiera.
§2 Al fine di facilitare e migliorare il traffico internazionale ferroviario, gli Stati membri decidono di partecipare alla ricerca della maggiore uniformità possibile nei regolamenti, negli standards, nelle procedure e nei metodi organizzativi relativi ai veicoli ferroviari, al personale ferroviario, all'infrastruttura ferroviaria ed ai servizi ausiliari.
§3 Gli Stati membri convengono di agevolare la stipula di accordi fra gestori d'infrastruttura in modo da ottimizzare il traffico internazionale ferroviario.
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Prourn:nir:stato:legge:2014-11-21;174#art-cra-5