Art. 40 · Sospensione della qualità di membro
Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviariTitolo VII

Art. 40

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Sospensione della qualità di membro

In vigore dal 29 nov 2014
Sospensione della qualità di membro § 1 Uno Stato membro può chiedere, senza denunciare la Convenzione, una sospensione della sua qualità di membro dell'Organizzazione, quando nessun traffico internazionale ferroviario è più effettuato sul suo territorio, per ragioni non imputabili a detto Stato membro. § 2 Il Comitato amministrativo decide in merito ad una domanda di sospensione della qualità di membro. La domanda deve essere inviata al Segretario generale fino a tre mesi prima di una sessione del Comitato. § 3 La sospensione della qualifica di membro entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui il Segretario generale ha notificato agli Stati membri la decisione del Comitato amministrativo. La sospensione della qualità di membro ha fine quando lo Stato membro notifica la ripresa del traffico internazionale ferroviario sul suo territorio. Il Segretario generale lo notifica senza indugio agli altri Stati membri. § 4 La sospensione della qualità di membro comporta di conseguenza: a) l'esonero dello Stato membro dal suo obbligo di contribuire al finanziamento delle spese dell'Organizzazione; b) la sospensione del suo diritto di voto negli organi dell'Organizzazione; c) la sospensione del diritto di obiezione in forza dell', §§ 2 e 3 e dell', §§ 2 e 4.
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