Art. 38 · Adesione di organizzazioni regionali d'integrazione economica
Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviariTitolo VII

Art. 38

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Adesione di organizzazioni regionali d'integrazione economica

In vigore dal 29 nov 2014
Adesione di organizzazioni regionali d'integrazione economica § 1 L'adesione alla Convenzione è aperta alle organizzazioni regionali d'integrazione economica aventi competenza ad adottare la propria legislazione, obbligatoria per i propri membri, nelle materie coperte da detta Convenzione e di cui uno o più Stati membri siano membri. Le condizioni per tale adesione sono definite in un accordo stipulato fra l'Organizzazione e l'organizzazione regionale. § 2 L'organizzazione regionale può esercitare i diritti di cui dispongono i suoi membri in virtù della Convenzione, nella misura in cui riguardano materie di propria competenza. Ciò si applica anche per gli obblighi incombenti agli Stati membri in virtù della Convenzione, a prescindere dagli obblighi finanziari di cui all'. § 3 In previsione dell'esercizio del diritto di voto e del diritto di obiezione previsto all', §§ 2 e 4, l'organizzazione regionale dispone di un numero di voti pari a quello dei suoi membri che sono anche Stati membri dell'Organizzazione. Questi ultimi possono esercitare i loro diritti, segnatamente di voto, solo nella misura ammessa al § 2. L'organizzazione regionale non dispone di un diritto di voto per quanto concerne il Titolo IV. § 4 Per porre fine alla qualità di membro, si applica per analogia l'.
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