Art. 28 · Competenza
Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviariTitolo V

Art. 28

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Competenza

In vigore dal 29 nov 2014
Competenza § 1 Le liti fra Stati membri derivanti dall'interpretazione o dall'applicazione della Convenzione, nonché le liti fra Stati membri e l'Organizzazione, derivanti dall'interpretazione o dall'applicazione del Protocollo sui privilegi e le immunità, possono essere sottoposte, a richiesta di una delle parti, ad un Tribunale arbitrale. Le parti determinano liberamente la composizione del Tribunale arbitrale e la procedura arbitrale. § 2 Le altre liti derivanti dall'interpretazione o dall'applicazione della Convenzione e delle altre Convenzioni elaborate dall'Organizzazione in conformità all', § 2, se non sono state risolte in via amichevole o sottoposte alla decisione dei tribunali ordinari, possono, mediante accordo fra le parti interessate, essere sottoposte ad un Tribunale arbitrale. Gli articoli da 29 a 32 si applicano per la composizione del tribunale arbitrale e per la procedura arbitrale. § 3 Ciascun Stato può, quando presenta una richiesta di adesione alla Convenzione, riservarsi il diritto di non applicare, in tutto o in parte i §§ 1 e 2. § 4 Lo Stato che ha formulato una riserva una riserva in virtù del § 3 può rinunciarvi in qualsiasi momento, informandone il depositario. Tale rinuncia ha effetto un mese dopo la data in cui il depositario ne informa gli Stati membri.
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