Art. 12 · Esecuzione di sentenze- Pignoramenti
Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviariTitolo II

Art. 12

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Esecuzione di sentenze- Pignoramenti

In vigore dal 29 nov 2014
Esecuzione di sentenze- Pignoramenti § 1 Qualora sentenze pronunciate in forza delle disposizioni della Convenzione, in contraddittorio o in contumacia da un giudice competente, siano divenute esecutive in base alle leggi applicate da tale giudice, esse acquisiscono efficacia esecutiva in ciascuno degli altri Stati membri, dopo l'espletamento degli adempimenti stabiliti nello Stato dove l'esecuzione deve aver luogo. Non è ammesso il riesame nel merito del caso. Queste disposizioni si applicano anche alle transazioni giudiziarie. § 2 Il § 1 non si applica nè alle sentenze solo provvisoriamente esecutive, nè alle condanne a risarcire danni, oltre alle spese processuali, pronunciate contro un richiedente per via del rigetto della sua domanda. §3 I crediti derivanti da un trasporto soggetto alle Regole uniformi CIV o alle Regole uniformi CIM, a vantaggio di un 'impresa di trasporto su di un'altra impresa di trasporto che non dipende dallo stesso Stato membro, possono essere pignorati solo in forza di una decisione resa dall'autorità giudiziaria dello Stato membro da cui dipende l'impresa titolare dei crediti da pignorare. § 4 I crediti derivanti da un contratto soggetto alle Regole uniformi CUV o alle Regole uniformi CUI, possono essere pignorati solo in forza di una decisione resa dall'autorità giudiziaria dello Stato membro da cui dipende l'impresa titolare dei crediti da pignorare. § 5 I veicoli ferroviari possono essere sequestrati, su un territorio diverso da quello dello Stato membro in cui il detentore ha la propria sede sociale, solo in forza di una decisione resa dall'autorità giudiziaria di detto Stato. Il termine "detentore" indica colui che utilizza economicamente, in modo durevole, un veicolo ferroviario in quanto mezzo di trasporto, a prescindere se ne è proprietario o se ha il diritto di disporne.
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