Art. 29 · Potenziamento delle misure di contrasto delle frodi in danno dei bilanci dell'Unione europea, dello Stato e degli enti territoriali.
Capo VI

Art. 29

29 / 34

Potenziamento delle misure di contrasto delle frodi in danno dei bilanci dell'Unione europea, dello Stato e degli enti territoriali.

In vigore dal 25 nov 2014
1. Al fine di assicurare la piena applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, all' del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Il Nucleo Speciale di cui al comma 1 svolge altresì, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, analisi, ispezioni e controlli sull'impiego delle risorse del bilancio dello Stato, delle regioni, degli enti locali e dell'Unione europea avvalendosi dei poteri e delle facoltà previste dal medesimo comma 1, capoverso, lettera a)»; b) al comma 2, le parole: «del comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «dei commi 1 e 1-bis».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2014-10-30;161#art-29