Art. 30 · LEGGE 11 agosto 2014, n. 125

Art. 30

LEGGE 11 agosto 2014, n. 125

In vigore dal 29 ago 2014
Riallineamento dell'Italia agli impegni internazionali assunti in materia di cooperazione allo sviluppo 1. A partire dal primo esercizio finanziario successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, individua un percorso definito di graduale adeguamento degli stanziamenti annuali per la cooperazione internazionale allo sviluppo, tale da porre l'Italia in linea con gli impegni e gli obiettivi assunti a livello europeo e internazionale alla fine di tale periodo.
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