Art. 22
Accordo

Art. 22

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In vigore dal 17 lug 2014
Modifiche 1. Su richiesta di una delle Parti esse avviano le consultazioni per la modifica del presente accordo. 2. Il presente accordo può essere modificato con accordo scritto delle Parti in qualsiasi momento.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:2014-07-03;99#art-a-22