Art. 22 · Cooperazione tra gli Stati, polizia e controlli di frontiera
AccordoTitolo V

Art. 22

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Cooperazione tra gli Stati, polizia e controlli di frontiera

In vigore dal 8 mag 2014
Cooperazione tra gli Stati, polizia e controlli di frontiera 22.1 Le modalità di cooperazione tra i servizi competenti dei due Stati in caso in cui tale cooperazione sia necessaria per l'esecuzione del presente Accordo saranno oggetto di uno o più protocolli addizionali. 22.2 Tale o tali protocolli determineranno in particolare: a) le norme e le modalità di controllo relativi al diritto del lavoro, all'impiego di personale, così come alla salute ed alla sicurezza dei lavoratori sulla sezione transfrontaliera; b) le modalità di controllo di sicurezza, di polizia e di dogana; c) le modalità di constatazione delle infrazioni, d'interpello e di arresto sul territorio di ogni Stato situato da una parte e dall'altra della sezione transfrontaliera eseguiti dagli agenti dei due Stati, anche a bordo dei treni. I controlli sono organizzati in maniera da conciliare, per quanto possibile, la fluidità e la celerità del traffico con l'efficacia di tali controlli. Ogni Parte è responsabile del pagamento o della riscossione dei costi relativi ai controlli di competenza.
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