Art. 13 · Razionalizzazione dell'imposta sul valore aggiunto e di altre imposte indirette

Art. 13

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Razionalizzazione dell'imposta sul valore aggiunto e di altre imposte indirette

In vigore dal 27 mar 2014
1. Il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all', norme per il recepimento della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, secondo i seguenti principi e criteri direttivi: a) razionalizzazione, ai fini della semplificazione, dei sistemi speciali in funzione della particolarità dei settori interessati; b) attuazione del regime del gruppo ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), previsto dall' della direttiva 2006/112/CE. 2. Il Governo è delegato, altresì, ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all', norme per la revisione delle imposte sulla produzione e sui consumi, di cui al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle altre imposte di trascrizione e di trasferimento, nonché delle imposte sulle concessioni governative, sulle assicurazioni e sugli intrattenimenti, secondo i seguenti principi e criteri direttivi: a) semplificazione degli adempimenti e razionalizzazione delle aliquote; b) accorpamento o soppressione di fattispecie particolari; c) coordinamento con le disposizioni attuative della legge 5 maggio 2009, n. 42.
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