Art. 24 · Durata e recesso
Trattato

Art. 24

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Durata e recesso

In vigore dal 16 ott 2013
Durata e recesso 1. Il presente Trattato ha durata illimitata. 2. Ciascuno Stato Parte ha il diritto, nell'esercizio della propria sovranità nazionale, di denunciare il presente Trattato. Deve darne notifica al Depositario, il quale comunicherà tale notifica a tutti gli altri Stati Parte. La notifica può anche essere accompagnata da una spiegazione delle motivazioni del recesso e avrà effetto novanta giorni dopo la ricezione della notifica di recesso da parte del Depositario, a meno che tale notifica non indichi una data posticipata. 3. Il recesso non libera lo Stato dagli obblighi, compresi quelli finanziari, assunti al momento della firma del presente Trattato.
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