Art. 22 · Entrata in vigore
Trattato

Art. 22

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Entrata in vigore

In vigore dal 16 ott 2013
Entrata in vigore 1. Il presente Trattato entrerà in vigore novanta giorni dopo la data di deposito del cinquantesimo strumento di ratifica, accettazione o approvazione presso il Depositario. 2. Per ogni Stato che depositi i propri strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione dopo l'entrata in vigore del presente Trattato, lo stesso entrerà in vigore novanta giorni dopo la data di deposito da parte dello Stato in parola del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.
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