Art. 18 · Il Segretariato
Trattato

Art. 18

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Il Segretariato

In vigore dal 16 ott 2013
Il Segretariato 1. Il presente Trattato istituisce un Segretariato per assistere gli Stati Parte nella sua efficace attuazione. In attesa della prima riunione della Conferenza degli Stati Parte, un Segretariato provvisorio sarà responsabile per le funzioni amministrative che scaturiscono dal presente Trattato. 2. Il Segretariato avrà una dotazione di personale sufficiente. I suoi membri avranno le competenze necessarie per assicurarne il corretto funzionamento come descritto nel paragrafo 3. 3. Il Segretariato sarà responsabile nei confronti degli Stati Parte. Dotato di una struttura minimale, il Segretariato eserciterà le seguenti funzioni: (a) Ricevere, mettere a disposizione e distribuire i rapporti come prescritto dal presente Trattato; (b) Tenere aggiornata e mettere a disposizione degli Stati Parti la lista dei punti di contatto nazionali; (c) Facilitare l'incontro tra domanda e offerta di assistenza per l'attuazione del presente Trattato e promuovere la cooperazione internazionale quando richiesta; (d) Facilitare il lavoro della Conferenza degli Stati Parte, in particolare adottando le disposizioni e fornendo i servizi necessari per le riunioni previste dal presente Trattato; e (e) Svolgere qualunque altra funzione decisa dalla Conferenza degli Stati Parte.
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