Trattato
Art. 17
17 / 28Conferenza degli Stati Parte
In vigore dal 16 ott 2013
Conferenza degli Stati Parte
1. Il Segretariato provvisorio, istituito ai sensi dell', convocherà una Conferenza degli Stati Parte non più tardi di un anno dopo l'entrata in vigore del presente Trattato e, successivamente nei momenti stabiliti dalla Conferenza stessa.
2. La Conferenza degli Stati Parte adotterà per consenso le proprie regole di procedura in occasione della sua prima sessione.
3. La Conferenza degli Stati Parte adotterà le regole finanziarie per garantire il proprio funzionamento, le regole che disciplinano il finanziamento di ogni organo sussidiario che potrà istituire, nonché le disposizioni finanziari che disciplinano il funzionamento del Segretariato. A ciascuna sessione ordinaria, essa adotterà un bilancio per il periodo finanziario fino alla successiva sessione ordinaria.
4. La Conferenza degli Stati Parte:
(a) Esamina l'attuazione del presente Trattato, compresi gli sviluppi intervenuti nel settore delle armi convenzionali;
(b) Esamina e adotta raccomandazioni relative all'attuazione e al funzionamento del presente Trattato, con particolare riferimento alla promozione della sua universalità;
(c) Esamina le proposte di emendamento al presente Trattato, ai sensi dell';
(d) Esamina tutte le questioni che sorgono dall'interpretazione del presente Trattato;
(e) Esamina e determina le mansioni e il bilancio del Segretariato;
(f) Esamina la creazione di ogni organo sussidiario ritenuto necessario per migliorare il funzionamento del presente Trattato; e (g) Svolge ogni altra funzione relativa al presente Trattato.
5. La Conferenza degli Stati Parte convoca riunioni straordinarie, quando essa lo considera necessario o su richiesta scritta di uno Stato Parte, a condizione che la richiesta sia sostenuta da almeno due terzi degli Stati Parte.
Storico versioni
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