Capo VI
Art. 33
33 / 34Disposizioni attuative del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, concernente gli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni.
In vigore dal 4 set 2013
1. Al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all', comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«w-quinquies) "controparti centrali": i soggetti indicati nell', punto 1), del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, concernente gli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni»;
b) all', comma 5, lettera c), le parole: «al regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «alla liquidazione»;
c) nella parte I, dopo l'articolo 4-ter è aggiunto il seguente:
«Art. 4-quater (Individuazione delle autorità nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012). - 1. La Banca d'Italia e la Consob sono le autorità competenti per l'autorizzazione e la vigilanza delle controparti centrali, ai sensi dell', paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012, secondo quanto disposto dai commi seguenti e dall'articolo 69-bis.
2. La Consob è l'autorità competente, ai sensi dell', paragrafo 1, del regolamento di cui al comma 1, per il coordinamento della cooperazione e dello scambio di informazioni con la Commissione europea, l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM), le autorità competenti degli altri Stati membri, l'Autorità bancaria europea (ABE) e i membri interessati del Sistema europeo delle Banche centrali, conformemente agli del regolamento di cui al comma 1.
3. Ai sensi dell', paragrafo 5, del regolamento di cui al comma 1, la Consob è l'autorità competente per il rispetto degli obblighi previsti in capo alle controparti non finanziarie dagli del citato regolamento. A tal fine la Consob esercita i poteri previsti dall'articolo 187-octies del presente decreto legislativo, secondo le modalità ivi stabilite, e può dettare disposizioni inerenti alle modalità di esercizio dei poteri di vigilanza.
4. La Banca d'Italia istituisce, gestisce e presiede il collegio di autorità previsto dall' del regolamento di cui al comma 1.
5. La Banca d'Italia è l'autorità competente ai sensi dell', paragrafo 3, lettera a), del regolamento di cui al comma 1, nell'ambito della procedura per il riconoscimento delle controparti centrali dei Paesi terzi; il parere è reso all'AESFEM dalla Banca d'Italia, d'intesa con la Consob»;
d) all', comma 2-quater, lettera d), il numero 3) è sostituito dal seguente:
«3) le imprese la cui attività esclusiva consista nel negoziare per conto proprio nei mercati di strumenti finanziari derivati e, per meri fini di copertura, nei mercati a pronti, purchè esse siano garantite da membri che aderiscono alle controparti centrali di tali mercati, quando la responsabilità del buon fine dei contratti stipulati da dette imprese spetta a membri che aderiscono alle controparti centrali di tali mercati»;
e) all'articolo 62, comma 3, lettera e), le parole: «il regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «la liquidazione»;
f) all'articolo 69:
1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari non derivati»;
2) al comma 1, primo periodo, le parole: «del servizio di compensazione e di liquidazione, nonché del servizio di liquidazione su base lorda,» sono sostituite dalle seguenti: «dei servizi di liquidazione»;
3) al comma 1, secondo periodo, le parole: «il servizio di compensazione e di liquidazione e il servizio di liquidazione su base lorda» sono sostituite dalle seguenti: «i servizi di liquidazione»;
4) al comma 1-bis, lettere b) ed e), le parole: «compensazione e» sono soppresse;
5) al comma 1-ter, le parole: «al servizio di compensazione e liquidazione, nonché al servizio di liquidazione su base lorda,» sono sostituite dalle seguenti: «ai servizi di liquidazione»;
6) al comma 2, le parole: «della compensazione e» sono soppresse;
g) dopo l'articolo 69 è inserito il seguente:
«Art. 69-bis (Autorizzazione e vigilanza delle controparti centrali). - 1. La Banca d'Italia autorizza lo svolgimento dei servizi di compensazione in qualità di controparte centrale da parte di persone giuridiche stabilite nel territorio nazionale, ai sensi degli e secondo la procedura prevista dall' del regolamento (UE) n. 648/2012. La medesima autorità revoca l'autorizzazione allo svolgimento di servizi da parte di una controparte centrale quando ricorrono i presupposti di cui all' del medesimo regolamento. Si applicano l'articolo 80, commi 4, 5 e 10, e l'articolo 83 del presente decreto legislativo.
2. La Banca d'Italia, in qualità di presidente del collegio di autorità previsto dall' del regolamento di cui al comma 1, può rinviare la questione dell'adozione di un parere comune negativo sull'autorizzazione di una controparte centrale all'AESFEM, come previsto dall', paragrafo 4, del medesimo regolamento, interrompendo i termini del procedimento di autorizzazione.
3. La vigilanza sulle controparti centrali è esercitata dalla Banca d'Italia, avendo riguardo alla stabilità e al contenimento del rischio sistemico, e dalla Consob, avendo riguardo alla trasparenza e alla tutela degli investitori. A tale fine la Banca d'Italia e la Consob possono chiedere alle controparti centrali e agli operatori la comunicazione anche periodica di dati, notizie, atti e documenti e possono effettuare ispezioni. Le modalità di esercizio dei poteri di vigilanza informativa sono disciplinate con regolamento adottato dalla Banca d'Italia, d'intesa con la Consob; con il medesimo regolamento possono essere stabiliti requisiti supplementari per lo svolgimento dei servizi di controparte centrale, in conformità al regolamento di cui al comma 1.
4. In caso di necessità e urgenza, la Banca d'Italia adotta, per le finalità attribuite ai sensi del comma 3, i provvedimenti necessari anche sostituendosi alle controparti centrali. Dei provvedimenti adottati la Banca d'Italia dà tempestiva comunicazione alla Consob, all'AESFEM, al collegio di autorità richiamato al comma 2, alle rilevanti autorità del Sistema europeo delle Banche centrali e alle altre autorità interessate, ai sensi dell' del regolamento di cui al comma 1.
5. La Banca d'Italia esercita le competenze specificamente indicate dagli articoli 41, paragrafo 2, 49, paragrafo 1, e 54, paragrafo 1, del regolamento di cui al comma 1 e adotta, d'intesa con la Consob, i provvedimenti richiesti ai sensi degli , paragrafo 4, 31, paragrafi 1 e 2, e 35, paragrafo 1, del medesimo regolamento. Si applica l'articolo 80, commi 6, 7 e 8, del presente decreto legislativo.
6. La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, adotta i provvedimenti di cui all', paragrafo 4, del regolamento di cui al comma 1.
7. Ove non diversamente specificato dal presente articolo, le competenze previste dal regolamento di cui al comma 1 in materia di vigilanza delle controparti centrali sono esercitate dalla Banca d'Italia e dalla Consob, ciascuna nell'ambito delle rispettive attribuzioni.
8. La Banca d'Italia e la Consob stabiliscono, mediante un protocollo di intesa, le modalità della cooperazione nello svolgimento delle rispettive competenze, con particolare riferimento alle posizioni rappresentate nell'ambito dei collegi e alla gestione delle situazioni di emergenza, nonché le modalità del reciproco scambio di informazioni rilevanti, anche con riferimento alle irregolarità rilevate e ai provvedimenti assunti nell'esercizio delle rispettive funzioni, tenuto conto dell'esigenza di ridurre al minimo gli oneri gravanti sugli operatori e dell'economicità dell'azione delle autorità di vigilanza. Il protocollo d'intesa è reso pubblico dalla Banca d'Italia e dalla Consob con le modalità da esse stabilite»;
h) l'articolo 70 è sostituito dal seguente:
«Art. 70 (Garanzie acquisite nell'esercizio dell'attività di controparte centrale). - 1. I margini e le altre prestazioni acquisite da una controparte centrale a titolo di garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti dall'attività di compensazione svolta in favore dei propri partecipanti non possono essere soggetti ad azioni esecutive o cautelari da parte dei creditori del singolo partecipante o del soggetto che gestisce la controparte centrale, anche in caso di apertura di procedure concorsuali. Le garanzie acquisite possono essere utilizzate esclusivamente secondo quanto previsto dal regolamento (UE) n. 648/2012»;
i) all'articolo 70-bis:
1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Accesso alle controparti centrali e ai sistemi di liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari»;
2) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Le imprese di investimento e le banche comunitarie autorizzate all'esercizio dei servizi o delle attività di investimento possono accedere alle controparti centrali e ai sistemi di cui agli articoli 68 e 69, per finalizzare o per disporre la finalizzazione delle operazioni su strumenti finanziari»;
l) all'articolo 70-ter:
1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Accordi conclusi dalle società di gestione dei mercati regolamentati con controparti centrali o con società che gestiscono servizi di liquidazione»;
2) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Le società di gestione dei mercati regolamentati possono concludere accordi con le controparti centrali o con le società che gestiscono servizi di liquidazione di un altro Stato membro al fine di disporre la compensazione o la liquidazione di alcune o tutte le operazioni concluse dai partecipanti al mercato regolamentato»;
m) all'articolo 72:
1) ai commi 1, 2 e 3, le parole: «ai sistemi previsti dall'articolo 70» sono sostituite dalle seguenti: «alle controparti centrali»;
2) al comma 4, primo periodo, le parole: «e dai gestori dei sistemi previsti dagli articoli 70 e 77-bis» sono sostituite dalle seguenti: «dalle controparti centrali e dai gestori dei sistemi previsti dall'articolo 77-bis»;
3) al comma 5, primo periodo, le parole: «i gestori dei sistemi previsti dall'articolo 70 e 77-bis» sono sostituite dalle seguenti: «le controparti centrali, i gestori previsti dall'articolo 77-bis»;
n) all'articolo 77:
1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Vigilanza sui sistemi di garanzia dei contratti e di liquidazione»;
2) al comma 1, primo periodo, le parole: «68, 69 e 70» sono sostituite dalle seguenti: «68 e 69»;
3) al comma 1, secondo periodo, la parola: «compensazione,» è soppressa;
4) al comma 2, le parole: «dei sistemi e dei servizi indicati negli articoli 69 e 70» sono sostituite dalle seguenti: «dei servizi indicati nell'articolo 69»;
5) al comma 3, le parole: «68, 69 e 70» sono sostituite dalle seguenti: «68 e 69»;
o) all'articolo 77-bis, il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Agli accordi conclusi dai soggetti che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione con le controparti centrali o con le società che gestiscono servizi di liquidazione si applica l'articolo 70-ter, commi 1 e 2»;
p) all'articolo 166:
1) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Con la stessa pena è punito chiunque esercita l'attività di controparte centrale di cui al regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione ivi prevista»;
2) al comma 3, dopo le parole: «gestione collettiva del risparmio» sono inserite le seguenti: «ovvero l'attività di cui al comma 2-bis»;
q) all'articolo 190, comma 2, lettera d), le parole: «68, 69, comma 2, e 70» sono sostituite dalle seguenti: «68 e 69, comma 2,» e le parole: «68, 69, 70, 70-bis e 77, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «68, 69, 70-bis e 77, comma 1»;
r) dopo l'articolo 193-ter è inserito il seguente:
«Art. 193-quater (Sanzioni amministrative pecuniarie relative alla violazione delle disposizioni previste dal regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012).
- 1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione delle controparti centrali, delle sedi di negoziazione, delle controparti finanziarie e delle controparti non finanziarie, come definite dall', punti 1), 4), 8) e 9), del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, i quali non osservano le disposizioni previste dai titoli II, III, IV e V del medesimo regolamento e dalle relative disposizioni attuative, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento a euro duecentocinquantamila.
2. Le sanzioni previste dal comma 1 si applicano anche ai soggetti che svolgono funzioni di controllo nelle controparti centrali, nelle sedi di negoziazione, nelle controparti finanziarie e nelle controparti non finanziarie, come definite al comma 1, i quali abbiano violato le disposizioni previste dai titoli II, III, IV e V del regolamento di cui al comma 1 o non abbiano vigilato, in conformità ai doveri inerenti al loro ufficio, affinché le disposizioni stesse non siano da altri violate.
3. Le sanzioni amministrative previste dai commi 1 e 2 in capo ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo nelle sedi di negoziazione definite dall', punto 4), del regolamento di cui al comma 1, sono applicate dalla Consob.
Per i mercati all'ingrosso di titoli di Stato tale competenza è attribuita alla Banca d'Italia.
4. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si applica l' della legge 24 novembre 1981, n. 689».
2. Le disposizioni sui sistemi di garanzia a controparte centrale contenute nel provvedimento adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob il 22 febbraio 2008, recante «Disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 4 marzo 2008, continuano ad applicarsi in conformità alle disposizioni transitorie previste dall'articolo 89, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, concernente gli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni.
L'inosservanza delle disposizioni sui sistemi di garanzia a controparte centrale continua ad essere punita ai sensi dell'articolo 190 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
3. Dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; le autorità interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
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