Capo V
Art. 20
20 / 34Modifiche al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117, in materia di gestione dei rifiuti delle industrie estrattive. Procedura di infrazione 2011/2006.
In vigore dal 4 set 2013
1. Al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all', comma 3, le parole: «e 3» sono sostituite dalle seguenti: «e 6»;
b) all', comma 4, le parole: «e 3» sono sostituite dalle seguenti: «e 6»;
c) all', comma 5, le parole: «comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «comma 6»;
d) all', comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A condizione che vengano rispettate tutte le disposizioni dei commi da 1 a 4, qualora le informazioni di cui al comma 3 siano state fornite in altri piani predisposti ai sensi della normativa vigente, l'operatore può allegare integralmente o in parte detti piani, indicando le parti che comprendono dette informazioni»;
e) all', il comma 10 è sostituito dal seguente:
«10. L'autorità competente garantisce, anche attraverso la pubblicazione nel proprio sito informatico delle informazioni necessarie per la preparazione del piano di emergenza esterno, la partecipazione del pubblico interessato alla preparazione o al riesame dello stesso piano, fornendo al medesimo le informazioni pertinenti, comprese quelle sul diritto di partecipare al processo decisionale e sull'autorità competente alla quale presentare osservazioni e quesiti, ed un periodo di tempo adeguato, comunque non inferiore a trenta giorni, per esprimere osservazioni di cui l'autorità competente deve tenere conto, motivando le ragioni per le quali intenda, eventualmente, discostarsi»;
f) all', comma 5, lettera a), le parole: «comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «comma 6»;
g) all', il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. L'autorità competente, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione o di rinnovo dell'autorizzazione di cui all', ovvero, in caso di riesame ai sensi dell', comma 5, contestualmente all'avvio del relativo procedimento, comunica all'operatore la data di avvio del procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e la sede degli uffici presso i quali sono depositati i documenti e gli atti del procedimento, ai fini della consultazione del pubblico.
Entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione l'operatore provvede, a sua cura e a sue spese, alla pubblicazione su un quotidiano a diffusione provinciale o regionale nonché, ove esistente, nel proprio sito internet, di un annuncio contenente:
a) la domanda di autorizzazione contenente l'indicazione della localizzazione della struttura di deposito e del nominativo dell'operatore;
b) informazioni dettagliate sull'autorità competente responsabile del procedimento e sugli uffici dove è possibile prendere visione degli atti e trasmettere le osservazioni, nonché i termini per la presentazione delle stesse;
c) se applicabile, informazioni sulla necessità di una consultazione tra Stati membri prima dell'adozione della decisione relativa ad una domanda di autorizzazione ai sensi dell';
d) la natura delle eventuali decisioni;
e) l'indicazione delle date e dei luoghi dove saranno depositate le informazioni ed i mezzi utilizzati per la divulgazione»;
h) all', dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. L'autorità competente mette a disposizione del pubblico interessato, attraverso la pubblicazione nel proprio sito internet, anche i principali rapporti e pareri trasmessi all'autorità competente medesima in merito alla domanda di autorizzazione, nonché altre informazioni attinenti alla domanda di autorizzazione presentate successivamente alla data di pubblicazione da parte dell'operatore.
1-ter. Le forme di pubblicità di cui al comma 1 tengono luogo delle comunicazioni di cui agli della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni»;
i) all', il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. I soggetti interessati possono presentare in forma scritta osservazioni all'autorità competente fino a trenta giorni prima della conclusione del procedimento autorizzativo. L'operatore provvede ad informare il pubblico della data di scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni unitamente alla pubblicazione delle altre informazioni di cui ai commi 1 e 1-bis»;
l) all', comma 1, lettera a), le parole: «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «comma 3»;
m) all', comma 1, lettera c), le parole: «commi 4 e 5» sono sostituite dalle seguenti: «commi 3 e 4»;
n) all', comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tali verifiche possono essere effettuate dall'autorità competente stessa o da enti pubblici o esperti indipendenti dei quali la stessa si avvale, con oneri a carico dell'operatore»;
o) all', comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di inadempienza dell'operatore, l'autorità competente può assumersi gli incarichi dell'operatore dopo la chiusura definitiva della struttura di deposito, utilizzando le risorse di cui all' e fatta salva l'applicazione della normativa nazionale e dell'Unione europea vigente in materia di responsabilità civile del detentore dei rifiuti»;
p) all', comma 1, lettera a), dopo le parole: «valutare la probabilità che si produca percolato dai rifiuti di estrazione depositati,» sono inserite le seguenti: «anche con riferimento agli inquinanti in esso presenti,»;
q) all', comma 3, le parole: «l'operatore trasmette le informazioni di cui all', comma 14» sono sostituite dalle seguenti: «l'operatore trasmette immediatamente le informazioni di cui all', comma 15»;
r) all', comma 1, la parola: «, successivamente» è sostituita dalle seguenti: «a intervalli almeno semestrali dal momento dell'avvio delle medesime operazioni, compresa la fase successiva alla chiusura», le parole: «, e, comunque, con cadenza almeno annuale» sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Un risultato positivo non limita in alcun modo la responsabilità dell'operatore in base alle condizioni dell'autorizzazione»;
s) all', comma 1, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dal seguente: «L'operatore che gestisca una struttura di deposito di rifiuti di estrazione in assenza dell'autorizzazione di cui all' è punito con la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da cinquemiladuecento a cinquantaduemila euro».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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