Art. 2
2 / 34LEGGE 6 agosto 2013, n. 97
In vigore dal 4 set 2013
Disposizioni in materia di prestazione transfrontaliera di servizi dei consulenti di proprietà industriale. Caso EU Pilot 2066/11/MARK.
1. All'articolo 203 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, il comma 4 è abrogato.
Note all':
- Il testo dell'art. 203 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale, a norma dell' della legge 12 dicembre 2002, n. 273) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 marzo 2005, n. 52, S.O., come modificato dalla presente legge, così recita:
"Art. 203 (Requisiti per l'iscrizione). - 1. Può essere iscritta all'Albo dei consulenti in proprietà industriale abilitati qualsiasi persona fisica che:
a) abbia il godimento dei diritti civili nell'ordinamento nazionale e sia persona di buona condotta civile e morale;
b) sia cittadino italiano ovvero cittadino degli Stati membri dell'Unione europea ovvero cittadino di Stati esteri nei cui confronti vige un regime di reciprocità;
c) abbia un domicilio professionale in Italia o nell'Unione europea se si tratta di cittadino di uno Stato membro di essa, il requisito del domicilio professionale in Italia non è richiesto se si tratti di un cittadino di Stati extra comunitari che consentano ai cittadini italiani l'iscrizione a corrispondenti albi senza tale requisito;
d) abbia superato l'esame di abilitazione, di cui all'art. 207 o abbia superato la prova attitudinale prevista per i consulenti in proprietà industriale al comma 2 dell' del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115.
2. L'iscrizione è effettuata dal Consiglio dell'ordine su presentazione di una istanza accompagnata dai documenti comprovanti il possesso dei requisiti di cui al comma 1 ovvero includente le autocertificazioni previste per legge.
L'avvenuta iscrizione è prontamente comunicata dal Consiglio all'Ufficio italiano brevetti e marchi.
3. I soggetti di cui all'art. 201, comma 4-bis, che intendono esercitare l'attività di rappresentanza in Italia a titolo occasionale e temporaneo si considerano automaticamente iscritti all'albo dei consulenti in proprietà industriale, previa trasmissione da parte dell'autorità competente della dichiarazione preventiva di cui all', del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206. L'iscrizione rileva ai soli fini dell'applicazione delle norme professionali, di carattere professionale, legale o amministrativo, direttamente connesse alla qualifica professionale.
4. (abrogato).".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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