Art. 78 · Riserve
Convenzione

Art. 78

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Riserve

In vigore dal 2 lug 2013
- Riserve 1 Non è ammessa alcuna riserva alle disposizioni della presente Convenzione, salvo quelle previste ai successivi paragrafi 2 e 3. 2 Ogni Stato o l'Unione europea può, al momento della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, mediante dichiarazione inviata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, precisare che si riserva il diritto di non applicare o di applicare solo in particolari casi o circostanze le disposizioni enunciate nei seguenti articoli: - , paragrafo 2; - , paragrafi 1.e, 3 e 4; - , paragrafo 1 esaminato insieme all' per quanto riguarda i reati minori; - esaminato insieme agli ; - . 3 Ogni Stato o l'Unione europea può, al momento della firma o del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, mediante dichiarazione inviata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, precisare che si riserva il diritto di prevedere sanzioni non penali, invece di imporre sanzioni penali, per i comportamenti di cui agli . 4 Ogni Parte può ritirare in tutto o in parte una riserva mediante notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. Il ritiro avrà effetto a partire dalla data del suo ricevimento da parte del Segretario Generale.
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urn:nir:stato:legge:2013-06-27;77#art-c-78