Convenzione
Art. 55
55 / 81Procedimenti d'ufficio e ex parte
In vigore dal 2 lug 2013
- Procedimenti d'ufficio e ex parte
1 Le Parti si accertano che le indagini e i procedimenti penali per i reati stabiliti ai sensi degli della presente Convenzione non dipendano interamente da una segnalazione o da una denuncia da parte della vittima quando il reato è stato commesso in parte o in totalità sul loro territorio, e che il procedimento possa continuare anche se la vittima dovesse ritrattare l'accusa o ritirare la denuncia.
2 Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo necessarie per garantire, conformemente alle condizioni previste dal loro diritto interno, la possibilità per le organizzazioni governative e non governative e per i consulenti specializzati nella lotta alla violenza domestica di assistere e/o di sostenere le vittime, su loro richiesta, nel corso delle indagini e dei procedimenti giudiziari relativi ai reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2013-06-27;77#art-c-55