Convenzione
Art. 52
52 / 81Misure urgenti di allontanamento imposte dal giudice
In vigore dal 2 lug 2013
- Misure urgenti di allontanamento imposte dal giudice
Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le autorità competenti si vedano riconosciuta la facoltà di ordinare all'autore della violenza domestica, in situazioni di pericolo immediato, di lasciare la residenza della vittima o della persona in pericolo per un periodo di tempo sufficiente e di vietargli l'accesso al domicilio della vittima o della persona in pericolo o di impedirgli di avvicinarsi alla vittima. Le misure adottate in virtù del presente articolo devono dare priorità alla sicurezza delle vittime o delle persone in pericolo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2013-06-27;77#art-c-52