Art. 31 · Custodia dei figli, diritti di visita e sicurezza
Convenzione

Art. 31

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Custodia dei figli, diritti di visita e sicurezza

In vigore dal 2 lug 2013
- Custodia dei figli, diritti di visita e sicurezza 1 Le Parti adottano misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che, al momento di determinare i diritti di custodia e di visita dei figli, siano presi in considerazione gli episodi di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione. 2 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che l'esercizio dei diritti di visita o di custodia dei figli non comprometta i diritti e la sicurezza della vittima o dei bambini.
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urn:nir:stato:legge:2013-06-27;77#art-c-31