Art. 21 · Assistenza in materia di denunce individuali/collettive
Convenzione

Art. 21

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Assistenza in materia di denunce individuali/collettive

In vigore dal 2 lug 2013
- Assistenza in materia di denunce individuali/collettive Le Parti vigilano affinché le vittime possano usufruire di informazioni sui meccanismi regionali e internazionali disponibili per le denunce individuali o collettive e vi abbiano accesso. Le Parti promuovono la messa a disposizione delle vittime di un supporto sensibile e ben informato per aiutarle a sporgere denuncia.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:2013-06-27;77#art-c-21