Art. 11 · Raccolta dei dati e ricerca
Convenzione

Art. 11

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Raccolta dei dati e ricerca

In vigore dal 2 lug 2013
- Raccolta dei dati e ricerca 1 Ai fini dell'applicazione della presente Convenzione, le Parti si impegnano a: a raccogliere a intervalli regolari i dati statistici disaggregati pertinenti su questioni relative a qualsiasi forma di violenza che rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione; b sostenere la ricerca su tutte le forme di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione, al fine di studiarne le cause profonde e gli effetti, la frequenza e le percentuali delle condanne, come pure l'efficacia delle misure adottate ai fini dell'applicazione della presente Convenzione. 2 Le Parti si adoperano per realizzare indagini sulla popolazione, a intervalli regolari, allo scopo di determinare la prevalenza e le tendenze di ogni forma di violenza che rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione. 3 Le Parti forniscono al Gruppo di esperti menzionato all' della presente Convenzione le informazioni raccolte conformemente al presente articolo, per stimolare la cooperazione e permettere un confronto a livello internazionale. 4 Le Parti vigilano affinché le informazioni raccolte conformemente al presente articolo siano messe a disposizione del pubblico.
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