Art. 13
AccordoTitolo 1

Art. 13

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In vigore dal 19 feb 2013
1) Lo Stato di condanna informa senza ritardo lo Stato di esecuzione di qualsiasi decisione o misura che metta fine totalmente o parzialmente all'esecuzione della pena. 2) Le autorità competenti dello Stato di esecuzione mettono fine all'esecuzione della pena non appena informate di qualsiasi decisione o misura che abbia l'effetto di privare la pena del suo carattere esecutivo.
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