Accordo›Titolo 1
Art. 13
13 / 46In vigore dal 19 feb 2013
1) Lo Stato di condanna informa senza ritardo lo Stato di esecuzione di qualsiasi decisione o misura che metta fine totalmente o parzialmente all'esecuzione della pena.
2) Le autorità competenti dello Stato di esecuzione mettono fine all'esecuzione della pena non appena informate di qualsiasi decisione o misura che abbia l'effetto di privare la pena del suo carattere esecutivo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2013-02-07;14#art-a-13