Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica araba di Egitto sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Il Cairo il 15 febbraio 2001.
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica araba di Egitto sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Il Cairo il 15 febbraio 2001. 50 articoli · cerca o scorri l'indice gerarchico qui sotto.
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Accordo
titolo 1 PRINCIPI GENERALI
Art. 1 Allegato ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA A Art. 2 1) La Repubblica Araba di Egitto e la Repubblica Italiana si impegnano a cooperare, confor Art. 3 1) La domanda di trasferimento può essere presentata: a) dallo Stato di condanna; b) dallo Art. 4 1) Il presente Accordo si applica alle seguenti condizioni: a) il fatto che motiva la doma Art. 5 1) Lo Stato di condanna informa l'altro Stato di ogni condanna pronunciata contro un citta Art. 6 Il trasferimento della persona condannata è rifiutato da uno dei due Stati Parte: 1) se la Art. 7 Il trasferimento della persona condannata può essere rifiutato da uno dei due Stati parte: Art. 8 1) La persona condannata deve prestare proprio consenso al trasferimento volontariamente e Art. 9 1) La pena inflitta dallo Stato di condanna è eseguita nello Stato di esecuzione per la pa Art. 10 Lo Stato di esecuzione informa lo Stato di condanna, se questo lo richiede, del seguito da Art. 11 Le modalità di esecuzione della pena sono disciplinate dalla legge dello Stato di esecuzio Art. 12 Solamente lo Stato di condanna ha il diritto di decidere su qualsiasi ricorso di revisione Art. 13 1) Lo Stato di condanna informa senza ritardo lo Stato di esecuzione di qualsiasi decision Art. 14 Nessun condannato trasferito in applicazione del presente Accordo può essere nuovamente og titolo 2 PROCEDURA
Art. 15 1) La presa in carico della persona condannata dallo Stato di esecuzione ha per effetto la Art. 16 Ogni domanda di trasferimento è formulata per iscritto. Contiene l'indicazione dell'identi Art. 17 1) Lo Stato di condanna trasmette allo Stato di esecuzione l'originale o copia autentica d Art. 18 Le domande di trasferimento vengono trasmesse da Ministero della giustizia a Ministero del Art. 19 Gli atti e i documenti trasmessi in applicazione del presente Accordo sono esenti da quals Art. 20 1) Le spese di trasferimento sono a carico dello Stato di esecuzione, ad eccezione tuttavi Art. 21 Le domande di trasferimento e gli atti ed i documenti a sostegno delle stesse, nonché qual Art. 22 Il presente Accordo sarà applicabile all'esecuzione delle condanne inflitte prima e dopo l titolo 3 DISPOSIZIONI FINALI
Art. 23 1) Ognuno degli Stati notificherà per via diplomatica all'altro l'esecuzione delle procedu CONVENTION
Art. 1 CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUB Art. 2 1) La Republique Arabe d'Egypte et la Republique Italienne s'engagent à cooperer, dans les Art. 3 1) La demande de transferement peut être presentee: a) soit par l'Etat de condamnation; b) Art. 4 1) La presente Convention s'applique dans les conditions suivantes: a) les faits qui motiv Art. 5 1) L'Etat de condamnation informe l'autre Etat de toute condamnation rendue contre un nati Art. 6 Le transferement du condamnè est refusè par l'un des deux Etats Parties: 1) si la demande Art. 7 Le transferement du condamnè peut être refusè par l'un des deux Etats Parties: 1) si les a Art. 8 1) Le condamnè doit donner son consentement au transferement volontairement et en pleine c Art. 9 1) La peine prononcee dans l'Etat de condamnation est executoire dans l'Etat d'execution p Art. 10 L'Etat d'execution informe l'Etat de condamnation, s'il le demande, des suites de l'execut Art. 11 Les modalites d'execution de la peine sont regies par la loi de l'Etat d'execution qui est Art. 12 L'Etat de condamnation seul a le droit de statuer sur tout recours en revision introduit c Art. 13 1) L'Etat de condamnation informe sans delai l'Etat d'execution de toute decision ou mesur Art. 14 Aucun condamnè transferè en application de la presente Convention ne peut être à nouveau p Art. 15 1) La prise en charge de la personne condamnee par l'Etat d'execution a pour effet de pour Art. 16 Toute demande de transferement est formulee par ecrit. Elle indique l'identitè du condamnè Art. 17 1) L'Etat de condamnation adresse à l'Etat d'execution l'original ou une copie authentique Art. 18 Les demandes de transferement sont transmises de Ministere de la Justice à Ministere de la Art. 19 Les pieces et documents transmis en application de la presente Convention sont dispenses d Art. 20 1) Les frais de transferement sont à la charge de l'Etat d'execution, à l'exception toutef Art. 21 Les demandes de transferement et les pieces et documents à l'appui ainsi que toute informa Art. 22 La presente Convention sera applicable à l'execution des condamnations prononcees soit ava Art. 23 1) Chacun des deux Etats notifiera par voie diplomatique à l'autre l'accomplissement des p Ethicamente SRL — P. IVA 04156320360