Art. 8
LEGGE 14 gennaio 2013, n. 9
In vigore dal 1 feb 2013
Poteri della Autorità garante della concorrenza e del mercato in materia di intese restrittive nel mercato degli oli di oliva vergini
1. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, in conformità ai poteri ad essa conferiti dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, vigila sull'andamento dei prezzi e adotta atti idonei a impedire le intese o le pratiche concordate tra imprese che hanno per oggetto o per effetto di ostacolare, restringere o falsare in maniera consistente la concorrenza all'interno del mercato nazionale degli oli di oliva vergini attraverso la determinazione del prezzo di acquisto o di vendita del prodotto.
2. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato svolge il potere di vigilanza di cui al comma 1 sulla base di informazioni fornite dall'Agenzia delle dogane e presenta annualmente al Parlamento una propria relazione.
Note all':
La legge 10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 1990, n. 240.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2013-01-14;9#art-8