Art. 25 · Entrata in vigore, denuncia, eventuali modifiche
AccordoParte V

Art. 25

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Entrata in vigore, denuncia, eventuali modifiche

In vigore dal 26 gen 2013
Entrata in vigore, denuncia, eventuali modifiche 1. Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della conferma della ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti Contraenti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica all'uopo previste. 2. Il presente Accordo rimarrà in vigore per otto mesi successivi alla chiusura dell'Esposizione Universale Expo Milano 2015, ovvero fino al 30 giugno 2016, ad eccezione del paragrafo 6 dell' che rimarrà in vigore fino al 30 aprile 2017. 3. Il presente Accordo potrà essere denunciato in qualsiasi momento e la denuncia avrà effetto tre mesi dopo la sua notifica all'altra Parte Contraente. 4. Il presente Accordo potrà essere modificato consensualmente tramite la via diplomatica. Fatto a Roma, l'11 luglio 2012 in due originali, ciascuno nelle lingue italiana, francese e inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di discordanza nell'interpretazione, il testo in lingua inglese è quello che prevale. Per il Governo Per il Bureau della Repubblica italiana International des Expositions Parte di provvedimento in formato grafico
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