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Art. 21
21 / 25L'eredità immateriale dell'Expo Milano 2015
In vigore dal 26 gen 2013
L'eredità immateriale dell'Expo Milano 2015
1. Lo Stato ospitante favorirà la creazione e lo sviluppo di una fondazione o di un centro volto a garantire l'eredità tematica di Expo Milano 2015.
2. Per il raggiungimento delle proprie finalità, tale centro si avvarrà della partecipazione di amministrazioni dello Stato e locali, pubbliche e private, così come del contributo di personalità del mondo scientifico e di quello economico, impegnate nel medesimo ambito di azione.
3. Il Ministero degli Affari Esteri e le altre Amministrazioni interessate nazionali e territoriali, sono autorizzati a partecipare, nei limiti delle risorse preordinate e disponibili a legislazione vigente, alla fondazione o al centro di cui al paragrafo I del presente articolo, purchè le sue finalità siano senza fine di lucro.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2013-01-14;3#art-a-21