Art. 19 · Agevolazioni fiscali per l'Organizzatore
AccordoParte IV

Art. 19

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Agevolazioni fiscali per l'Organizzatore

In vigore dal 21 ago 2013
Agevolazioni fiscali per l'Organizzatore 1. Al fine di ottimizzare le risorse finanziarie messe a disposizione dell'Organizzatore per la realizzazione dell'Expo Milano 2015, lo Stato ospitante dispone secondo quanto previsto dai commi seguenti. 2. Le disposizioni di cui all', quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applicano anche alle prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti appaltatori nei confronti dell'Organizzatore. 3. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, si intende che le prestazioni rese dall'Organizzatore per l'accesso all'Expo Milano 2015 non rientrano fra quelle di cui all', primo comma, n. 22), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 4. Sono esclusi dalla formazione del reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle società e dalla formazione del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, i contributi erogati dallo Stato, dalle amministrazioni dello Stato e dalle amministrazione pubbliche all'Organizzatore ai fini dell'organizzazione dell'evento e della realizzazione delle opere infrastrutturali dell'Expo Milano 2015. I contributi di cui al presente paragrafo non rilevano ai fini del calcolo del pro-rata di deducibilità dei costi, nè vanno computati in diminuzione delle perdite riportabili a scomputo dei redditi prodotti negli esercizi successivi. 5. In considerazione della valenza istituzionale dell'Expo Milano 2015 l'Organizzatore, relativamente alla pubblicizzazione del predetto evento che abbia ottenuto il patrocinio di amministrazioni pubbliche nazionali o di enti pubblici territoriali, godrà di una riduzione non inferiore ai due terzi della misura ordinariamente prevista sui prelievi per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari, ovvero, a decorrere dalla sua introduzione, sull'imposta municipale secondaria. 6. Gli atti, transazioni ed operazioni finanziarie relativi ai terreni ai fabbricati e alle aree fabbricabili necessari all'Organizzatore per la realizzazione dell'Expo Milano 2015 sono esenti dalle imposte di bollo, registro, ipotecarie e catastali.

Note all'articolo

  • Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98, ha disposto (con l'art. 46-ter, comma 3) che "L'articolo 19, paragrafo 2, dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Bureau International des Expositions sulle misure necessarie per facilitare la partecipazione all'Esposizione Universale di Milano del 2015, fatto a Roma l'11 luglio 2012, ratificato ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 3, si interpreta nel senso che le disposizioni dell'articolo 17, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applicano anche alle prestazioni di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria previste al capo IV, sezione I, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163".

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