Accordo›Parte III
Art. 15
15 / 25Prerogative dei Partecipanti Non Ufficiali
In vigore dal 26 gen 2013
Prerogative dei Partecipanti Non Ufficiali
1. Lo Stato ospitante riconosce ai Partecipanti Non Ufficiali il potere, nell'ambito della loro attività istituzionale, di:
a) stipulare contratti,
b) acquisire e cedere beni mobili,
c) stare in giudizio.
2. Ai fini del paragrafo 1, i Partecipanti Non Ufficiali agiscono a mezzo dei loro Direttori.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2013-01-14;3#art-a-15