Art. 14 · Frequenza al sistema scolastico nazionale e a corsi universitari
AccordoParte II

Art. 14

14 / 25

Frequenza al sistema scolastico nazionale e a corsi universitari

In vigore dal 26 gen 2013
Frequenza al sistema scolastico nazionale e a corsi universitari 1. Qualora richiesto, le istituzioni scolastiche e paritarie di ogni ordine e grado, site nella Regione Lombardia, sono tenute ad accogliere, anche in corso d'anno, i familiari a carico del personale dei Commissariati Generali di Sezione, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo e disponibili a legislazione vigente. 2. Per il periodo di permanenza nella scuola italiana, allo studente straniero viene richiesta, oltre alla polizza assicurativa che copra le spese per cure mediche e ricoveri, una polizza che copra i rischi derivanti da infortuni e da responsabilità civile per danni e relativi oneri legali. 3. Al termine del soggiorno l'istituzione scolastica che ha ospitato lo studente straniero rilascia un attestato dì frequenza da cui risulti l'attività didattica compiuta e le conoscenze acquisite dall'alunno. 4. Lo Stato ospitante promuoverà presso gli Atenei della Regione Lombardia azioni di mobilità volte ad accogliere, nell'ambito dei propri percorsi formativi, gli studenti universitari, familiari del personale dei Commissariati Generali di Sezione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2013-01-14;3#art-a-14