Accordo›Parte II
Art. 13
13 / 25Riconoscimento delle patenti di guida
In vigore dal 26 gen 2013
Riconoscimento delle patenti di guida
1. Il personale delle Sezioni, al pari di ogni conducente munito di patente di guida rilasciata da uno Stato estero appartenente all'Unione europea, può condurre in Italia con detta patente senza alcun altro obbligo.
2. Il personale delle Sezioni munito di patente di guida rilasciata da uno Stato estero non appartenente all'Unione europea può condure in Italia veicoli per i quali è valida la propria patente purchè non sia residente in Italia da oltre un anno. La patente, in questo caso, deve essere accompagnata da traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche e consolari italiane del Paese in cui è stata rilasciata ovvero dal permesso internazionale di guida.
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Prourn:nir:stato:legge:2013-01-14;3#art-a-13