Art. 11 · Assicurazioni sociali e sanitarie per il personale delle Sezioni
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Art. 11

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Assicurazioni sociali e sanitarie per il personale delle Sezioni

In vigore dal 26 gen 2013
Assicurazioni sociali e sanitarie per il personale delle Sezioni 1. Il personale delle Sezioni resta assoggettato al regime previdenziale al quale è già iscritto. 2. In mancanza di tale assoggettamento, il personale di cui trattasi, per la durata della sua permanenza in Italia, potrà essere assicurato ai sensi della legislazione italiana. 3. Il personale delle Sezioni di ogni Partecipante Ufficiale e i loro familiari devono essere in possesso di idonea copertura sanitaria rappresentata da una o più delle seguenti opzioni: a) per i cittadini dei Paesi UE, Spazio Economico Europeo, Svizzera nonché di quelli con i quali vigono accordi bilaterali di sicurezza sociale, dai relativi attestati di diritto emessi ai sensi della normativa dell'Unione Europea ovvero della specifica convenzione bilaterale; b) nei casi previsti dalla legislazione nazionale vigente, dall'iscrizione al Servizio sanitario nazionale (SSN); c) dalla titolarità di una polizza assicurativa sanitaria che, corredata della traduzione ufficiale in lingua italiana, sia portata a conoscenza delle competenti Autorità nazionali almeno tre mesi prima dell'ingresso in Italia, riporti i dati necessari per la richiesta di rimborso all'istituto emittente, l'attestazione relativa alla validità in Italia per tutta la durata della presenza dei titolari sul territorio nazionale nonché l'attestazione relativa alla copertura di tutti i rischi sanitari con riferimento alle prestazioni di assistenza farmaceutica, assistenza specialistica ambulatoriale ed assistenza ospedaliera incluse nei livelli essenziali di assistenza previsti dalla legislazione nazionale vigente. 4. A fronte dell'esibizione della documentazione relativa alla predetta copertura sanitaria, le strutture del SSN erogheranno gratuitamente la prestazione, fermo restando l'onere a carico del fruitore di corrispondere la quota di partecipazione alla spesa prevista dalla legislazione nazionale vigente.
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