Art. 39 · LEGGE 31 dicembre 2012, n. 247

Art. 39

LEGGE 31 dicembre 2012, n. 247

In vigore dal 2 feb 2013
Congresso nazionale forense 1. Il CNF convoca il congresso nazionale forense almeno ogni tre anni. 2. Il congresso nazionale forense è la massima assise dell'avvocatura italiana nel rispetto dell'identità e dell'autonomia di ciascuna delle sue componenti associative. Tratta e formula proposte sui temi della giustizia e della tutela dei diritti fondamentali dei cittadini, nonchè le questioni che riguardano la professione forense. 3. Il congresso nazionale forense delibera autonomamente le proprie norme regolamentari e statutarie, ed elegge l'organismo chiamato a dare attuazione ai suoi deliberati.
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