Art. 32
LEGGE 31 dicembre 2012, n. 247
In vigore dal 2 feb 2013
Funzionamento dei consigli
dell'ordine per commissioni
1. I consigli dell'ordine composti da nove o più membri possono svolgere la propria attività mediante commissioni di lavoro composte da almeno tre membri, che devono essere tutti presenti ad ogni riunione per la validità delle deliberazioni.
2. Il funzionamento delle commissioni è disciplinato con regolamento interno ai sensi dell', comma 1, lettera b).
Il regolamento può prevedere che i componenti delle commissioni possano essere scelti, eccettuate le materie deontologiche o che trattino dati riservati, anche tra gli avvocati iscritti all'albo, anche se non consiglieri dell'ordine.
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