Art. 30
LEGGE 31 dicembre 2012, n. 247
In vigore dal 2 feb 2013
Sportello per il cittadino
1. Ciascun consiglio istituisce lo sportello per il cittadino, di seguito denominato «sportello», volto a fornire informazioni e orientamento ai cittadini per la fruizione delle prestazioni professionali degli avvocati e per l'accesso alla giustizia.
2. L'accesso allo sportello è gratuito.
3. Il CNF determina con proprio regolamento le modalità per l'accesso allo sportello.
4. Gli oneri derivanti dall'espletamento delle attività di sportello di cui al presente articolo sono posti a carico degli iscritti a ciascun albo, elenco o registro, nella misura e secondo le modalità fissate da ciascun consiglio dell'ordine ai sensi dell', comma 3.
Storico versioni
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