Art. 20 · LEGGE 31 dicembre 2012, n. 247

Art. 20

LEGGE 31 dicembre 2012, n. 247

In vigore dal 2 feb 2013
Sospensione dall'esercizio professionale 1. Sono sospesi dall'esercizio professionale durante il periodo della carica: l'avvocato eletto Presidente della Repubblica, Presidente del Senato della Repubblica, Presidente della Camera dei deputati; l'avvocato nominato Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Viceministro o Sottosegretario di Stato; l'avvocato eletto presidente di giunta regionale e presidente delle province autonome di Trento e di Bolzano; l'avvocato membro della Corte costituzionale o del Consiglio superiore della magistratura; l'avvocato eletto presidente di provincia con più di un milione di abitanti e sindaco di comune con più di 500.000 abitanti. 2. L'avvocato iscritto all'albo può sempre chiedere la sospensione dall'esercizio professionale. 3. Della sospensione, prevista dai commi 1 e 2, è fatta annotazione nell'albo.
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