Art. 20
LEGGE 31 dicembre 2012, n. 247
In vigore dal 2 feb 2013
Sospensione dall'esercizio professionale
1. Sono sospesi dall'esercizio professionale durante il periodo della carica: l'avvocato eletto Presidente della Repubblica, Presidente del Senato della Repubblica, Presidente della Camera dei deputati; l'avvocato nominato Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Viceministro o Sottosegretario di Stato; l'avvocato eletto presidente di giunta regionale e presidente delle province autonome di Trento e di Bolzano; l'avvocato membro della Corte costituzionale o del Consiglio superiore della magistratura; l'avvocato eletto presidente di provincia con più di un milione di abitanti e sindaco di comune con più di 500.000 abitanti.
2. L'avvocato iscritto all'albo può sempre chiedere la sospensione dall'esercizio professionale.
3. Della sospensione, prevista dai commi 1 e 2, è fatta annotazione nell'albo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2012-12-31;247#art-20