Art. 8 · Ministri di culto

Art. 8

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Ministri di culto

In vigore dal 1 feb 2013
1. La qualifica di ministro di culto, secondo la definizione dell' dello statuto, allegato al testo dell'intesa, è certificata dall'UII che ne detiene apposito elenco e ne rilascia attestazione ai fini della presente legge. 2. Ai ministri di culto è riconosciuto il diritto di mantenere il segreto d'ufficio su quanto appreso nello svolgimento della propria funzione. 3. I ministri di culto possono iscriversi al Fondo di previdenza ed assistenza per il clero. 4. Nel caso di ripristino del servizio obbligatorio di leva, i ministri di culto possono a loro richiesta svolgere il servizio nazionale civile nell'ambito delle strutture indicate dalla normativa vigente.
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