Art. 4 · Servizio militare

Art. 4

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Servizio militare

In vigore dal 1 feb 2013
1. La Repubblica, preso atto che l'UII è per motivi spirituali contraria all'uso delle armi, garantisce che, in caso di ripristino del servizio obbligatorio di leva, gli appartenenti agli organismi da essa rappresentati, soggetti all'obbligo del servizio militare, siano assegnati, su loro richiesta e nel rispetto delle disposizioni sull'obiezione di coscienza, al servizio civile. 2. In caso di richiamo in servizio gli appartenenti agli organismi rappresentati dall'UII che abbiano prestato servizio militare sono assegnati, su loro richiesta, al servizio civile o ai servizi sanitari, in relazione alle esigenze di servizio.
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