Art. 23

Art. 23

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In vigore dal 1 feb 2013
Assegni corrisposti ai ministri di culto 1. Gli assegni corrisposti dall'UII e dagli organismi da essa rappresentati per il sostentamento totale e parziale dei ministri di culto sono equiparati, ai soli fini fiscali, al reddito da lavoro dipendente. 2. L'UII e gli organismi da essa rappresentati provvedono ad operare su tali assegni le ritenute fiscali secondo le disposizioni tributarie in materia, nonchè al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali previsti dalle leggi vigenti.
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