Art. 2 · Autonomia dell'UII

Art. 2

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Autonomia dell'UII

In vigore dal 1 feb 2013
1. La Repubblica dà atto dell'autonomia dell'UII, liberamente organizzata secondo i propri ordinamenti e disciplinata dal proprio statuto. 2. La Repubblica, richiamandosi ai diritti di libertà garantiti dalla Costituzione, riconosce che le nomine dei ministri di culto induista vedico, puranico e agamico, l'esercizio del culto, l'organizzazione della confessione e gli atti in materia spirituale e disciplinare, si svolgono senza alcuna ingerenza statale.
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