Art. 13 · Modalità per il riconoscimento

Art. 13

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Modalità per il riconoscimento

In vigore dal 1 feb 2013
1. Possono essere riconosciuti come enti di religione quelli costituiti in ente nell'ambito dell'UII, aventi sede in Italia, che abbiano fine di religione o di culto, solo o congiunto con quelli di istruzione, beneficenza e assistenza. 2. Gli organi statali verificano la rispondenza dell'ente di cui si chiede il riconoscimento della personalità giuridica ai fini di cui al comma 1 sulla base della documentazione prodotta dall'UII. 3. Il fine di religione o di culto è accertato di volta in volta in conformità delle disposizioni dell'. 4. Il riconoscimento è concesso con decreto del Ministro dell'interno. 5. L'UII e gli enti riconosciuti ai sensi del presente articolo assumono la qualifica di enti religiosi induisti civilmente riconosciuti.
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