Art. 58 · LEGGE 24 dicembre 2012, n. 234

Art. 58

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LEGGE 24 dicembre 2012, n. 234

In vigore dal 19 gen 2013
Modifica, deroga, sospensione o abrogazione della presente legge 1. Le disposizioni della presente legge possono essere modificate, derogate, sospese o abrogate da successive leggi solo attraverso l'esplicita indicazione delle disposizioni da modificare, derogare, sospendere o abrogare.
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