Art. 55 · Punti di contatto europei
Capo IX

Art. 55

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Punti di contatto europei

In vigore dal 19 gen 2013
1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee: a) costituisce punto di contatto nazionale per la cooperazione amministrativa tra autorità competenti nazionali ed europee ai sensi dell', comma 2, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, e provvede alle notifiche di cui all' del medesimo decreto legislativo n. 59 del 2010; b) assolve i compiti di coordinatore nazionale presso la Commissione europea e di punto nazionale di contatto per le informazioni e l'assistenza sui riconoscimenti delle qualifiche professionali ai sensi dell', comma 1, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; c) gestisce il Centro SOLVIT per l'Italia.
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