Capo VIII
Art. 44
45 / 63Aiuti di Stato
In vigore dal 19 gen 2013
1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, cura il coordinamento con i Ministeri interessati e i rapporti con le regioni per definire la posizione italiana nei confronti dell'Unione europea nel settore degli aiuti pubblici sottoposti al controllo della Commissione europea ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, anche in applicazione dell', comma 1, della presente legge.
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Prourn:nir:stato:legge:2012-12-24;234#art-44