Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea.
Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea. 63 articoli · cerca o scorri l'indice gerarchico qui sotto.
FiltriTutti VigentiAbrogati
Solo con rubrica Indice dell’atto
63 articoli
Art. 1 Finalità Art. 2 Comitato interministeriale per gli affari europei
parte del dell'Italia e al processo di formazione degli atti dell'Unione
Art. 3 Princìpi generali Art. 4 Consultazione e informazione del Parlamento Art. 5 Consultazione delle Camere su accordi in materia finanziaria o monetaria Art. 6 Partecipazione del Parlamento al processo di formazione degli atti dell'Unione europea Art. 7 Atti di indirizzo delle Camere Art. 8 Partecipazione delle Camere alla verifica del rispetto del principio di sussidiarietà Art. 9 Partecipazione delle Camere al dialogo politico con le istituzioni dell'Unione europea Art. 10 Riserva di esame parlamentare Art. 11 Procedure semplificate di modifica di norme dei Trattati Art. 12 Meccanismo del freno d'emergenza Art. 13 Relazioni annuali al Parlamento Art. 14 Informazione al Parlamento su procedure giurisdizionali e di pre-contenzioso riguardanti l'Italia Art. 15 Controllo parlamentare sulle procedure d'infrazione riguardanti l'Italia Art. 16 Relazione trimestrale al Parlamento sui flussi finanziari con l'Unione europea Art. 17 Nomina di membri italiani di istituzioni dell'Unione europea
Art. 18 Dipartimento per le politiche europee Art. 19 Comitato tecnico di valutazione degli atti dell'Unione europea Art. 20 Nuclei di valutazione degli atti dell'Unione europea Art. 21 Esperti nazionali distaccati
parte delle autonomie locali al processo di formazione degli atti dell'Unione
Art. 22 Sessione europea della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Art. 23 Sessione europea della Conferenza Stato-città ed autonomie locali Art. 24 Partecipazione delle regioni e delle province autonome alle decisioni relative alla formazione di atti normativi dell'Unione europea. Art. 25 Partecipazione alla verifica del rispetto del principio di sussidiarietà da parte delle assemblee, dei consigli regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Art. 26 Partecipazione degli enti locali alle decisioni relative alla formazione di atti normativi dell'Unione europea Art. 27 Modalità di nomina dei membri italiani presso il Comitato delle regioni
parte delle processo di formazione degli atti dell'Unione europea
Art. 28 Partecipazione delle parti sociali e delle categorie produttive alle decisioni relative alla formazione di atti dell'Unione europea
Art. 29 Legge di delegazione europea e legge europea Art. 30 Contenuti della legge di delegazione europea e della legge europea Art. 31 Procedure per l'esercizio delle deleghe legislative conferite al Governo con la legge di delegazione europea Art. 32 Princìpi e criteri direttivi generali di delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea Art. 33 Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea Art. 34 Deleghe per il recepimento di atti dell'Unione europea contenute in leggi diverse dalla legge di delegazione europea annuale Art. 35 Recepimento di direttive europee in via regolamentare e amministrativa Art. 36 Adeguamenti tecnici e atti di esecuzione dell'Unione europea Art. 37 Misure urgenti per l'adeguamento agli obblighi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea Art. 38 Attuazione di singoli atti normativi dell'Unione europea Art. 39 Relazioni sul mancato o ritardato recepimento di direttive europee Art. 40 Recepimento delle direttive europee da parte delle regioni e delle province autonome Art. 41 Poteri sostitutivi dello Stato Art. 41 bis Fondo per il recepimento della normativa europea
Art. 42 Ricorsi alla Corte di giustizia dell'Unione europea Art. 43 Diritto di rivalsa dello Stato nei confronti di regioni o di altri enti pubblici responsabili di violazioni del diritto dell'Unione europea
Art. 44 Aiuti di Stato Art. 45 Comunicazioni in ordine agli aiuti di Stato Art. 46 Divieto di erogazione di aiuti di Stato a imprese beneficiarie di aiuti di Stato illegali non rimborsati Art. 47 Aiuti pubblici per calamità naturali Art. 48 Procedure di recupero Art. 49 Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo Art. 50 Ricorso giurisdizionale per violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Art. 51 Estinzione del diritto alla restituzione dell'aiuto di Stato oggetto di una decisione di recupero per decorso del tempo. Art. 52 Registro nazionale degli aiuti di Stato Art. 45 bis Obblighi di monitoraggio e relazione concernenti i servizi di interesse economico generale
Art. 53 Parità di trattamento Art. 54 Lotta contro le frodi nei confronti dell'Unione europea Art. 55 Punti di contatto europei Art. 56 Competenze istituzionali del Ministero degli affari esteri Art. 57 Norme transitorie Art. 58 Modifica, deroga, sospensione o abrogazione della presente legge Art. 59 Regioni a statuto speciale e province autonome Art. 60 Disposizioni finanziarie Art. 61 Abrogazioni e modificazioni Ethicamente SRL — P. IVA 04156320360
Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea. — Portale Normativo | Portale Normativo