Art. 9 · Trasporti pubblici
Protocollo

Art. 9

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Trasporti pubblici

In vigore dal 21 nov 2012
Per preservare e migliorare in modo sostenibile la struttura insediativa ed economica, nonché la vocazione ricreativa e turistica del territorio alpino, le Parti contraenti si impegnano a promuovere l'istituzione e il potenziamento di sistemi di trasporto pubblico ecocompatibili e orientati agli utenti.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:2012-11-09;196#art-p-9