Protocollo›Parte III
Art. 12
12 / 37In vigore dal 20 nov 2012
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Per consentire al Sottocomitato sulla prevenzione di svolgere il proprio mandato come previsto all', gli Stati Parti si impegnano a:
a) ricevere il Sottocomitato sulla prevenzione nei loro territori e garantirgli l'accesso ai luoghi di detenzione, come definiti all' del presente Protocollo;
b) fornire ogni informazione rilevante che il Sottocomitato sulla prevenzione dovesse richiedere per valutare le necessità e i provvedimenti da adottare per rafforzare la protezione delle persone private della libertà rispetto alla tortura e alle altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti.
c) incoraggiare e favorire contatti tra il Sottocomitato sulla prevenzione e i meccanismi nazionali di prevenzione;
d) prendere in esame le raccomandazioni del Sottocomitato sulla prevenzione e entrare in dialogo con esso circa le possibili misure di attuazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2012-11-09;195#art-p-12